Risarcimento diretto: come funziona e quando spetta
Il risarcimento diretto (anche conosciuto come indennizzo diretto) è una particolare procedura di liquidazione dei danni derivanti da un sinistro stradale, introdotta dal Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) aggiornato con D.Lgs 118/2022 e che può essere attivata solo in presenza di determinate condizioni e che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente alla propria Compagnia assicuratrice secondo una procedura che dovrebbe garantire un risarcimento in tempi più rapidi e sicuri.
Si sono spese tante parole sulla facoltà della richiesta del risarcimento diretto da parte del danneggiato, come effettivamente dovrebbe essere, ma le compagnie assicuratrici Italiane iscritte all’ANIA che hanno accettato la procedura CARD (ovvero dell’indennizzo diretto) in realtà escludono questa facoltà e ci impongono di accettarlo in fase stragiudiziale o ci obbligano a richiederlo in sede legale.
Cos’è il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto dell’assicurazione è una procedura introdotta in Italia con il Decreto Bersani del 2007 che permette alla vittima di un sinistro stradale di ottenere il rimborso diretto dall’assicurazione, anziché dover richiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile dell’incidente.
Come funziona il risarcimento diretto?
La procedura di risarcimento diretto è semplice e veloce. In caso di sinistro con le condizioni per il risarcimento diretto, la vittima deve:
- Compilare il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) insieme al conducente responsabile del sinistro.
- Denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa entro 24 ore dall’incidente.
- Inviare alla propria compagnia assicurativa la documentazione necessaria, che comprende il modulo CAI, le foto dei danni ai veicoli e del luogo dell’incidente, la denuncia del sinistro e qualsiasi altra documentazione utile.
La compagnia assicurativa provvederà a istruire la pratica e a liquidare il risarcimento per l’incidente stradale entro i tempi previsti dalla legge.
Quando spetta il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto rca spetta in caso di sinistro stradale che abbia causato danni a cose o lesioni a persone, con le seguenti condizioni:
- Il sinistro deve essere avvenuto tra due veicoli a motore.
- Il sinistro deve essere avvenuto in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea che abbia adottato la Convenzione CARD.
- I veicoli coinvolti nel sinistro devono essere regolarmente assicurati.
- Il sinistro non deve essere stato causato da dolo o colpa grave del conducente non responsabile.
- I danni subiti non devono superare i 15.000 euro.
Quando non spetta il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto del sinistro non spetta nei seguenti casi:
- Sinistri che coinvolgono più di due veicoli a motore.
- Sinistri stradali avvenuti all’estero (fuori dall’Italia, dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino).
- Sinistri che hanno causato danni a persone superiori al 9% di invalidità permanente.
- Sinistri che hanno causato danni a cose trasportate da un veicolo diverso da quello danneggiato.
- Sinistri che sono stati causati da dolo o colpa grave del conducente non responsabile.
Quali sono i documenti da fornire per avviare la pratica di risarcimento danni?
Come abbiamo detto all’inizio, lo scopo di questa procedura è ridurre i tempi di liquidazione del danno e favorire il proprio assicurato (su questa “scelta” a favore del proprio cliente potremmo spendere fiumi di parole sulla sua effettiva produttività o meno poiché i meccanismi con i quali le assicurazioni si accordano in camera di compensazione non sono a noi dati sapere…) e proprio per questo le compagnie richiedono tutta una serie di informazioni specifiche per identificare celermente la pratica e procedere metodicamente:
- vanno specificati i nominativi dei soggetti che hanno diritto al risarcimento, dei danneggiati, tutti accompagnati da codice fiscale, indirizzo di residenza e contatti;
- le modalità nelle quali è avvenuto il sinistro, accompagnate da una breve descrizione e soprattutto dalla dinamica (importante sarebbe conoscere la Compagnia del veicolo antagonista e specificarla);
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato ai fini risarcitori;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
- l’entità delle lesioni subite (accompagnate da certificati medici ospedalieri o di Pronto Soccorso);
- una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (come ad esempio l’INAIL) oppure una dichiarazione che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
e nel caso in cui siamo già in possesso di certificazione medica comprovante la nostra guarigione:
- l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione.
Quali documenti servono se nell’incidente ci sono state vittime?
Nel caso drammatico della perdita di un familiare (ma in questo caso ribadiamo ulteriormente di affidarsi ad un professionista!):
- lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente stradale mortale;
ed in ogni caso è molto utile specificare sempre:
- se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Locale, Stradale, Carabinieri, ecc.) e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti);
- se sono intervenuti mezzi di soccorso quali ambulanze del 118, o auto mediche comunque sanitari, indicando a quale struttura appartenevano e dove si è stati eventualmente trasportati.
La richiesta, corredata di tutti i dati sopra specificati va inviata a mezzo lettera raccomandata (o PEC per chi ne ha la possibilità) alla propria Compagnia assicuratrice o consegnata di persona alla propria agenzia, ricordandoci però che sarebbe buona norma inviarne una copia anche all’Assicurazione dell’altro soggetto coinvolto, per informare la Compagnia che nel caso la procedura di indennizzo diretto non dovesse procedere faremo riferimento per la liquidazione del danno direttamente a loro.
Tempistiche per il rimborso del risarcimento diretto
Le tempistiche per il rimborso del risarcimento diretto variano a seconda della compagnia assicurativa. In generale, il rimborso avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di risarcimento.
Come funziona la procedura da parte dell’Assicurazione?
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica (il numero di sinistro, l’ufficio che ne provvede alla trattazione, i recapiti telefonici e gli orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).
Se la documentazione dovesse essere incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata (la situazione più comune, dal momento che non sempre il danneggiato è in possesso fin da subito di tutta la documentazione utile a dimostrare l’entità dei danni subiti).
La Compagnia, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione inviata è obbligata:
- formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
oppure
- comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di NON formulare nessuna offerta (ad esempio si pensi al caso in cui la Compagnia ritenga che il sinistro non sia mai avvenuto);
ma nel caso in cui si parli solo di danni materiali a cose e non lesioni fisiche Il termine è ridotto a 60 giorni.
Una volta effettuate le verifiche sul sinistro e accettata la procedura di risarcimento la Compagnia formulerà una offerta che viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici. In questo caso il danneggiato NON può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti, ma se dovesse rifiutarsi il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resterebbe sospeso (finché il richiedente non si mette a disposizione per la visita non potrà pretendere di essere tutelato davanti al giudice).
A questo punto la decisione passa nelle mani del danneggiato, che con l’offerta comunicata potrà:
- accettare l’offerta, comunicarlo alla Compagnia la quale dovrà procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
- NON accettare l’offerta, comunicarlo alla Compagnia che dovrà comunque procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta entro 15 giorni, ma la somma verrà considerata un anticipo rispetto al risarcimento complessivo e sarà un Giudice a stabilire la differenza da riconoscere (ATTENZIONE, in caso si decida per la via giudiziale ci sono costi da pagare per procedere e non vi è mai la certezza che la situazione si concluda a nostro favore poiché se il giudice, con il consenso dei suoi periti, riterrà l’offerta di risarcimento congrua, NON solo non ci riconoscerà ulteriori somme, ma potremmo dover sostenere altre spese non rimborsabili).
- se il danneggiato non si pronuncia entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni e la somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.
In ogni caso comunque il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.
Dal 2014 però, è stato introdotto l’obbligo (dal D.L n. 132/2014) di tentare, prima di ricorrere al Giudice, di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato: questo nuovo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da un avvocato.
La parte che riceve l’invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta: se entro questo termine non fornisce un riscontro o declina l’incontro con una risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice, ma se invece le parti sottoscrivono la convenzione, la procedura deve concludersi (positivamente o meno che sia) entro un limite temporale determinato dalla legge.
Come hai potuto comprendere la procedura non è poi così semplice e le attività da seguire sono diverse.
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