Quali danni vengono riconosciuti come risarcimento per gli incidenti mortali?
La più tragica delle conseguenze di un incidente stradale è purtroppo la morte di un caro.
Parlare di risarcimento in situazioni così drammatiche sembra davvero fuori luogo, tuttavia è importante sapere che i familiari e gli eredi della vittima hanno diritto ad essere indennizzati, sia per la perdita del congiunto, sia per i danni patiti dallo stesso.
- Danno da morte: (iure hereditatis) consiste nel risarcimento per il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi. Per la durata del periodo intercorso tra il sinistro ed il decesso, nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta immediatamente al fatto ma solo in seguito, tale danno ricomprende anche le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici, ecc. che i familiari hanno dovuto sostenere tra l’occorso e la morte del congiunto;
- Danni patrimoniali: ricomprendono sia i danni emergenti (spese funerarie ed altre tipologie) sia il lucro cessante e/o il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare;
- Danni morali: quando previsti dalla legge e per coloro che siano legittimati, per la reale sofferenza e perturbamento conseguenti alla morte del congiunto;
- Danno biologico e morale (iure hereditatis)e cioè per diritto di eredità acquisita dal defunto per le sofferenze ed il danno fisico patito in un incidente stradale. La giurisprudenza recente dichiara che gli eredi hanno diritto al risarcimento anche quando la morte sia sopraggiunta quasi contestualmente all’evento (morte sul colpo), purché il soggetto deceduto abbia avuto la possibilità di percepire le conseguenze delle lesioni subite;
- Danno esistenziale ovvero “il danno arrecato all’esistenza”, cioè quel danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute;
- Danno biologico terminale che consiste in una invalidità e/o menomazione psicofisica, cagionate dal decorso della patologia (contratta a causa della lesione alla salute) ad inevitabile esito letale ed è sempre risarcibile, purché intercorra un lasso di tempo apprezzabiletra le lesioni e la morte (convenzionalmente ritenuto di almeno ventiquattro ore) causata dalle stesse, essendo irrilevante la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità.
Per il calcolo del risarcimento da morte per sinistro stradale vengono utilizzate delle apposite tabelle, redatte secondo le metodologie elaborate dai Tribunali di Roma e Milano (ma ci sono novità in vista per uniformare le tabelle a livello nazionale).
Approfondiamo ora alcuni dei concetti sopracitati.
Il danno morale
Il danno morale (“iure proprio” e cioè per proprio diritto) spetta ai parenti prossimi del defunto in un incidente stradale mortale.
Attualmente è valutato, come dicevamo, secondo le tabelle pubblicate dai tribunali italiani (in uso quelle dei Tribunali di Milano e Roma). La valutazione varia a seconda di fattori che vanno dall’età del defunto, al grado di parentela, dal fatto di essere conviventi o meno al fatto di avere altri parenti in vita. Ovviamente va sempre considerata la particolare situazione e la personalizzazione del danno in relazione a fattori meno “rigorosi” quali ad esempio l’essere un figlio unico, la possibilità per i genitori di avere altri figli, la tenera età del defunto ed altro ancora, fattori che possono ampliare o ridurre la forchetta del risarcimento morale dei parenti ancora in vita.
Attualmente, un risarcimento morale medio per la morte di un figlio o di un genitore si quantifica in circa 200.000 – 300.000 euro.
Danni patrimoniali – lucro cessante
Quando da un incidente stradale deriva la morte di una persona, il danno che ne consegue riguarda i superstiti che con la persona stessa avevano in atto rapporti economici attivi, indipendentemente dall’essere essi o meno gli eredi e tenendo sempre conto che per essi stessi il danno effettivamente esista. Il risarcimento in questo caso spetta “iure proprio” e non “iure hereditatis”.
L’esempio più classico di tale tipologia di danno è l’improvvisa mancanza di afflusso di denaro utile per il sostentamento familiare, derivato dalla morte del soggetto che percepiva un reddito.
Ciò premesso, dovendosi tenere conto di tali rapporti di parentela, il risarcimento del danno di ogni avente diritto deve essere stimato e quantificato non soltanto in base al presumibile reddito medio futuro del defunto se egli fosse rimasto in vita, bensì anche tenendo conto della parte del reddito stesso che egli avrebbe devoluto a ciascun avente diritto, in forza di obbligazioni o di disposizioni di legge in materia di alimenti.
Quale sarebbe stato il presumibile reddito futuro del defunto, se vivente, secondo la sua normale attività lavorativa per l’attendibile durata della sua vita produttiva?
Quale parte di reddito il defunto avrebbe devoluto, se non avesse subito l’incidente mortale a ciascuno degli aventi diritto, nei limiti dei rispettivi diritti o dei loro bisogni reali e nei limiti della possibilità di sopravvivenza di ciascuno?
Il reddito attendibile medio della persona deceduta ed il relativo risarcimento danni in favore dei congiunti si determina avendo cura di attribuire al deceduto una durata presunta a quella corretta per l’esistenza della probabilità di vita media, se tale durata possa influire sul risarcimento. Il lucro cessante si baserà sul reddito annuo percepito dal defunto al momento della morte.
Non sempre però il reddito perduto nel caso di incidente stradale mortale può essere concretamente dimostrato e allora, secondo la prassi consueta, l’accertamento della perdita viene fatto per tutti gli aventi diritto: un padre di famiglia ad esempio, che abbia la moglie e un solo figlio, in genere consuma il 50% del proprio reddito per le sue personali necessità, mentre se avesse più di un figlio, tratterrebbe per se attendibilmente 1/3 delle proprie entrate, devolvendo i 2/3 alla famiglia, anche se siano a suo carico altri congiunti.
In tutti i casi, per stabilire la quantità del reddito che il defunto avrebbe corrisposto ai congiunti, anche se sotto forma di alimenti e quindi determinare il risarcimento dei danni relativo, occorre esaminare le condizioni economiche di essi, quando non si tratti di moglie e di figli con i quali egli avrebbe avuto, interessi comuni. In caso di incertezza sull’ammontare dei redditi perduti, si ricade automaticamente nella necessità della determinazione equitativa.
Ma cosa succederebbe dal punto di vista del diritto al danno patrimoniale iure hereditatis se nella più tragica delle ipotesi il defunto fosse un bambino o comunque un giovane ancora non in grado di produrre reddito?
Se la vittima dell’incidente stradale mortale è un bambino o un ragazzo, e cioè avente un’età ancora non adatta al lavoro produttivo, anche per il caso di morte si potrebbe applicare il concetto del differimento del reddito: bisogna cioè determinare quale reddito la vittima stessa avrebbe potuto dare, vivendo, agli aventi diritto, di massima ai soli genitori e ai fratelli, tenuto conto anche dell’esistenza di altri coobbligati verso di essi, a decorrere dall’inizio dell’attività fruttifera, e per quanti anni in rapporto alla presumibile durata corretta della vita fisica non fruttifera di essi medesimi.
A semplificazione del calcolo si può prendere per base la media delle età dei due genitori:
determinato il reddito di spettanza di ciascuno degli aventi diritto e la rispettiva durata, si procede alla capitalizzazione, considerando l’accumulazione dei redditi all’inizio dell’attività lavorativa presunta dal deceduto. Ma la quantificazione è molto più complicata di quello che può sembrare.
Danni patrimoniali – Danno emergente
Si parla quindi di “danno emergente” per riferirsi all’ammontare delle spese derivanti che i prossimi congiunti affrontano in caso di un sinistro stradale mortale e sono quelle, di norma, mediche ed ospedaliere sostenute pre-mortem, le spese funerarie ed in generale tutte le tipologie di spese legate direttamente od indirettamente all’evento morte. Insomma la materia è più complessa ed in continua mutazione di quanto sembri e spesso raggiungere il giusto compromesso vuol dire saper mediare fra necessità, equità, giurisprudenza e dolore e saper realmente cosa poter “pretendere” non è di certo così matematico come sembra
Se non sai come agire affidati alla nostra esperienza!
Saremo lieti di offrirti la nostra consulenza gratuita per la valutazione della tua pratica!