COVID e risarcimento polizze infortuni private

Gen 8, 2021 | Lesioni personali, Polizza infortuni

Si parla spesso, in questo momento quasi irreale che stiamo vivendo, delle tutele di cui godono gli operatori sanitari ed i medici che in prima linea hanno affrontato e stanno affrontando questa pandemia e di quanti effettivamente si siano ammalati e abbiano sofferto.

Chi ha contratto il Covid per cause o in occasione di lavoro ha riconosciuta la tutela infortunistica da parte dell’INAIL  secondo il consolidato principio normativo che equipara la “causa virulenta” alla “causa violenta” propria dell’infortunio, ma la domanda che molti sottoscrittori di polizze infortuni private si pongono è:

si può far valere la polizza infortuni anche al di fuori della sfera lavorativa?

Come è normale sia le richieste di indennizzo alle compagnie assicurative in questi mesi sono diventate migliaia, ma le stesse assicurazioni hanno dimostrato poca “disponibilità” alle richieste risarcitorie.

Cosa si intende per infortunio?

Iniziamo spiegando che la definizione di “infortunio” è quella  di evento causativo di lesioni obiettivamente constatabili derivanti da evento fortuito-esterno-violento.

Purtroppo proprio su questa ultima parola ovvero “violento” le compagnie assicuratrici si impuntano per “liberarsi” dall’obbligo contrattuale.

Cosa rispondono le assicurazioni

Per le assicurazioni mancherebbe nella fattispecie del contagio quella che in molti interpretano quale “concentrazione in breve lasso di tempo” piuttosto che “intensa portata energetica e sollecitazione cinetica brutale” poiché il momento del contagio si concretizza in pochi secondi (inalazione-inspirazionedidroplets) ma non è di facile individuazione ai fini della verifica-denuncia del momento lesivo.

Ed è proprio l’Ordine dei Medici di Milano, la città dove forse la pandemia ha vissuto i periodi più critici, ad intervenire a favore degli assicurati, interpellando i Ministri della Salute e dello Sviluppo Economico e la stessa ANIA, basando la propria tesi sul principio giuridico codificato e consolidato che contratti e clausole, quando particolarmente complessi, vadano reinterpretate a favore della parte più debole.

Di risposta però le compagnie si schierano dietro il principio della autonomia contrattuale, sottolineando che tutte le clausole non inserite preventivamente e sottoscritte da entrambe le parti nel contratto non hanno efficacia e quindi non risarcibili o imputabili.

Tuttavia, se nel contratto di polizza fosse già presente la voce “malattia infettiva” il dubbio non sussisterebbe.

Quale è la risposta alla nostra domanda?

La “partita” purtroppo sembra ancora lunga, ed in attesa anche dell’intervento dei Ministri e delle istituzioni, purtroppo sarà affidata alle aule dei tribunali con la giurisprudenza che ne conseguirà e probabilmente agli organi di tutela che ne determineranno le linee guida.

In ogni caso servirà tempo, quel tempo che troppo spesso non consideriamo o diamo per scontato, ma che dovremmo imparare a considerare già trascorso.