Incidenti con animali selvatici: chi paga?
Non è detto possa esserci capitato, ma pensandoci almeno qualcuno ci avrà raccontato di aver evitato, nel migliore dei casi, o purtroppo subito un incidente con un animale selvatico o abbandonato: nella maggior parte dei casi inoltre la responsabilità del sinistro non ricade sul conducente, perché gli animali hanno una condotta imprevedibile e possono sorprendere anche il guidatore più attento causando incidenti stradali purtroppo inevitabili.
Quando un animale, anche di piccola taglia, finisce per collidere con una automobile, i danni causati non sono solo alla vettura stessa, ma molto probabilmente anche e soprattutto alle persone ed è proprio in ipotesi come queste, a prescindere dai profili di responsabilità, che è importante individuare l’ente al quale rivolgersi per chiedere il risarcimento e le modalità con cui farlo.
L’individuazione dell’ente contro il quale proporre la domanda di risarcimento del danno causato dalla fauna selvatica attiene al problema della cosiddetta “titolarità passiva del rapporto” poiché la materia in questione è regolata da fonti differenti, essendo stata a più riprese coinvolta nella ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali minori, in primis la Provincia.
Quali sono gli enti preposti alla tutela risarcitoria?
Detto questo si può affermare che, generalmente gli enti preposti alla tutela risarcitoria dei terzi danneggiati da animali selvatici sono due: la Regione e la Provincia.
Sono infatti le singole normative regionali a legittimare l’intervento dell’uno piuttosto che dell’altro e nonostante l’art. 16 della legge n.157/1992 (Legge nazionale sulla caccia) affermi che:“Le Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia (…)” e la competenza istituzionale in materia faunistica resti delle Regioni, queste possono delegare alle Provincie l’esercizio della funzione in materia di gestione faunistica.
Come dovremmo comportarci effettivamente nel caso in cui rimanessimo coinvolti in un sinistro con un animale selvatico?
Per prima cosa, come sempre in sicurezza, sarebbe doveroso accertarsi dello stato di salute dell’animale coinvolto e allertare prontamente un organo di polizia stradale (anche in caso di urto minore, ma con conseguente perdita di frammenti del veicolo o comunque animali feriti) ed il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale (nel caso in cui non trovassimo il numero saranno le altre forze dell’ordine a comunicarlo); è bene ricordare infatti che il codice della strada all’art. 189 comma 9-bis, prevedere:” L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma…” e prosegue: “Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma…”.
Conviene pertanto rispettare queste norme, ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento (soprattutto se l’animale, ferito e spaventato, abbia lasciato il luogo dell’incidente) in modo che venga stilato un verbale dalle autorità intervenute che provi l’accaduto e che accerti il nesso causale tra l’impatto con l’animale e i danni subiti dal veicolo.
Cosa prevede la normativa
Prima però di montare le aspettative di chi ha subito un danno in un sinistro con un animale non domestico vogliamo ricordare non è attualmente previsto dalla normativa nazionale vigente alcun risarcimento per il danno a persone e/o cose subito da animali selvatici come cinghiali, caprioli, cervi, daini, mufloni e camosci a meno che il tratto stradale sia sprovvisto di segnali stradali che avvertano del pericolo di animali selvatici vaganti: solo in questo caso l’Ente gestore o proprietario della strada è tenuto al risarcimento dei danni per non aver segnalato il pericolo, ma in linea di massima risulterà sempre esserci stato un cartello precedente, anche molto distante, che non abbiamo notato.
Non tutto è perduto però perché esistono dei fondi di solidarietà regionali per le vittime di incidenti stradali con animali selvatici e ungulati e anche se le normative cambiano da regione a regione, si può chiedere il risarcimento dei danni e possono inoltrare domanda i proprietari di auto e veicoli, coinvolti negli incidenti stradali con fauna selvatica ed in regola con le vigenti norme sulla circolazione.
Come per tutti gli incidenti stradali, anche nel caso di specie, si deve valutare la dinamica del sinistro accertando le eventuali violazioni al codice della strada o comportamenti da parte del conducente del veicolo: cosa essenziale, come già ricordato in precedenza ed in caso di assenza dell’animale nei pressi del luogo dell’incidente è assolutamente necessario che il nesso causale tra l’impatto con l’animale e il danno subito dal veicolo sia accertato e verbalizzato dalle autorità competenti intervenute subito dopo il sinistro.
Il verbale è l’elemento fondamentale della domanda di risarcimento danni, alla quale però devono essere allegati anche i documenti del veicolo e del proprietario, una copia della polizza assicurativa di responsabilità civile e un preventivo di spesa per le riparazioni o certificato di rottamazione del veicolo (sarebbe sempre più sicuro rivolgersi ad un professionista in materia di risarcimenti danni).
Potranno essere citati in giudizio e ritenuti responsabili gli enti o le società cui sono affidati i servizi di gestione e manutenzione della strada lungo la quale si è verificato il sinistro “per aver colposamente omesso (con onere della prova sempre a carico di parte attrice) di adottare mezzi idonei a salvaguardare la collettività dai possibili danni da animali selvatici”: si fa riferimento in questo caso alla predisposizione in modo diretto ad interventi idonei a scongiurare la maggior parte dei sinistri, quali, ad esempio l’utilizzo di sottopassaggi o sovrapassaggi o l’utilizzo di recinzioni lungo i tratti stradali sui quali è frequente questo tipo di incidenti, per non dimenticare le misure di prevenzione indirette, come la predisposizione di adeguata e specifica segnaletica stradale di pericolo”.
Nel caso in cui ci venisse riconosciuta una corresponsabilità, risulterebbe onere nostro dimostrare che comunque l’evento, totalmente casuale, poteva esser evitato con misure da parte degli enti responsabili più mirate: ad esempio che se il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un pericolo per gli utenti della strada, e che fosse stato già teatro di precedenti incidenti già noti o segnalati dalle autorità competenti, le società alle quali sono affidati i servizi di gestione e manutenzione avrebbero dovuto segnalarlo più precisamente.
Sentenze della corte di cassazione
La Corte di Cassazione però, già in alcune sentenze, ci viene incontro quando invece stiamo viaggiando su autostrada a pedaggio ed identifica il responsabile nel gestore autostradale dei danni provocati dalla presenza di animali sulla carreggiata, non dando peso alla tipologia di animale (quindi anche animale abbandonato ma non riconducibile a nessun proprietario). La Suprema Corte, attenendosi a tre principi di diritto ha stabilito che: in prima istanza la responsabilità ex art.2051 Codice Civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché essa possa configurarsi è sufficiente che il danneggiato dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode; in seconda istanza, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui sempre all’art.2051 per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 Codice Civile e in questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, mentre spetterà al gestore dell’autostrada provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia; infine in ultima istanza viene accertato che allegare e dimostrare la presenza sulla corsia di marcia di un’autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta al danneggiato in responsabilità, come provarne anche la specie, la quale semmai potrà essere dedotta e dimostrata dal gestore quale indice della ricorrenza di un caso fortuito.
Concludiamo quindi dicendo che la Corte di Cassazione, che per fortuna ha “sostenuto” i danneggiati nelle situazioni in cui non sia prevista una normativa specifica, usa l’espediente del nesso causale facendolo ricadere nell’art. 2043 del Codice Civile quale risarcimento per fatto illecito ed infatti afferma che:“La Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme”. Insomma, a costo di risultare ripetitivi, per un eventuale risarcimento è bene un intervento degli organi di polizia stradale o in assenza di una corposa documentazione, non solo fotografica ma anche del luogo, tempo ed eventuali testimoni, per accertarsi a quale Ente appartiene la pubblica strada e soprattutto guidate con prudenza, specialmente di notte, rispettando i limiti e riducendo la velocità quando necessario…potrà sembrare il consiglio più scontato del mondo, ma solo quando ne avremo bisogno ne capiremo la vera importanza.
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